Il subentro in un contratto di locazione - Immobiliare Andromeda

Il subentro in un contratto di locazione

Il subentro in un contratto di locazione in essere è una possibilità prevista e può essere attivata dal locatore, ma anche dal conduttore. Questo che cosa significa? Significa semplicemente che una terza persona prende il posto di una delle due parti nel contratto, ma come sarà facilmente intuibile ciò è possibile solo in determinati casi ed entro perimetri ben specifici.

Innanzitutto,  come da art. 1571 cc, definiamo il contratto di locazione come il contratto “col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”.

Una volta firmato, entrambe le parti diventano detentrici di diritti e doveri da rispettare. Ma che cosa succede se il locatario ha il bisogno di lasciare l’appartamento prima della data concordata?

Ci sono diverse opzioni relative alla disdetta, ma una delle più vantaggiose è proprio il subentro di un terzo nel contratto.

Questa è infatti un’opzione “win-win” per tutti: per il locatario che non dovrà affrontare le conseguenze della disdetta, per il terzo che subentra al suo posto e che magari ha la necessità di un contratto di affitto breve e – ovviamente – per il locatore che non dovrà espletare tutte le formalità burocratiche per la disdetta del contratto in essere e della stipula di un nuovo contratto con un altro locatario.

In ogni caso, è sempre bene controllare se il contratto preveda questa possibilità.

In altri casi, il subentro potrebbe addirittura avvenire dal lato del locatore. Questo accade quando l’immobile è venduto ad un soggetto terzo, che è obbligato a rispettare i contratti di affitto già in essere.

In questo caso, l’acquirente diviene titolare dei diritti e doveri relativi all’accordo di locazione stipulato in origine dalle parti. Tuttavia non è l’unico caso in cui il subentro potrebbe avvenire lato locatore, infatti in alcuni casi potrebbe esserci anche il subentro degli eredi in qualità di locatori.

In caso di cessione volontaria del contratto sarà necessario pagare l’imposta di registro. Se invece si tratta di un subentro per cause di forza maggiore, come nel caso del subentro degli eredi, non sarà necessario adempiere al pagamento dell’imposta.

In ogni caso è sempre buona prassi affidarsi a dei professionisti per non incappare in errori di natura burocratica e vivere con serenità il passaggio di consegne.

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